Note 33 — PROLOGO
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L'accusatore che ritirava una publica accusa da lui promossa, o che non otteneva nei processi il quinto dei suffragi pagava nelle cause civili un obolo per ogni dramma, ossia la multa del sesto della somma in litigio; nelle cause penali, come questa, era multato in 1000 dramme, più la perdita del diritto di accusare e di star in giudizio. (Demost., C. Teocrine; Corona). Nelle cause religiose era aggiunta anche l'infamia.