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La sposa di Mènecle

Note 213 — ATTO TERZO

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Frequenti e legittime erano nel dritto attico le adozioni — permesse però solo a quelli che non avean figli propri (Iseo, Ered. d'Aristarco, 9) — a fine di preservare da estinzione il casato. «Dopo ciò (cioè dopo collocata in matrimonio ad altri la moglie) pensava Mènecle al come evitare la mancanza di figli e aver chi lo curasse nella vecchiaja, e morto gli rendesse le esequie e i sagrifici dovuti in avvenire. Aveva bensì un nipote, il figlio di costui: ma essendo figlio unico, ritenea disdicevole privar di prole mascolina il fratello. E così essendo non vide altri più prossimi di noi... E in questo modo Mènecle mi ebbe figlio ed erede suo». Iseo, Ered. Mènecle, § 10-12. «Tutti quelli che son per morire si preoccupano di ciò, che le loro case non restino solitarie, ma vi sia chi renda ai loro Mani i sacrifici funebri, e le altre giuste cose: per il che se si trovino senza figli, procurandosene per adozione, ne lasciano. Nè già privatamente così stabiliscono, ma la stessa repubblica questo sanci: mandando all'arconte di aver cura che le case non restino solitarie». Iseo, Eredità di Apollodoro, § 30. Lo che voleva dire che se uno moriva senza figli nè proprî nè adottivi, e senza testamento, pensava l'arconte a istituirgli tra i prossimi congiunti, un figlio adottivo ed erede.

Pel rimanente, le adozioni si facevano o appunto per testamento, o inter vivos. In questo secondo caso (ch'è quel del nostro Mènecle e di Elèo) l'adottante procedeva, così come usavasi pei neonati, alla presentazione del figlio nella propria confraternita (fratria) e all'iscrizione sul registro della stessa, formante il documento di legittimità.

«Venuta la festa Targelia, mi introdusse innanzi all'altare tra i fratori. A questi è legge che chiunque introduce un figliuolo o proprio o adottivo, fa fede, in nome delle cose sacre, ch'egli introduce un figlio d'una cittadina, legittimamente nato ed adottato. Compiuto ciò, nullameno i fratori fan lo squittinio: e se essi giudicano alla stessa maniera, allora solamente lo iscrivono nel registro pubblico». Iseo, Ered. di Apollodoro, § 15-16.

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