Note 6 — CAPITOLO X.
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Certamente, anche ai dì nostri, credesi che il violatore di un lecito giuramento offenda la società ed il cielo. Ma ai tempi descritti dall'autore, si pensava che chi infrangeva un giuramento fatto con certe cerimonie, soggiacesse in questa terra ad un'esemplare punizione celeste, quasi contemporanea all'atto dello spergiuro. Perciò, allora i giuramenti degli amanti, lungi dal riguardarsi, come cosa di lieve peso, aveano per lo meno l'importanza d'un contratto di nozze. V'erano di questi giuramenti che obbligavano anche dopo la morte dell'uno l'altro superstite. Fra le terribili sublimità della romantica mitologia avvi stupende descrizioni di scheletri di cavalieri che vengono a portarsi via le amanti spergiure, come se ne vede un luminoso esempio nelle stanze liriche sopra Imosina, inserite nel celebre Romanzo Inglese il Frate.