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La Giovine Italia

Note 2 — INTRODUZIONE.

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Avuta notizia che la Giovine Italia, nonostante le molte persecuzioni e la vigilanza alle frontiere, era potuta penetrare ne' suoi Stati e circolare tra gli affiliati della associazione omonima, Carlo Alberto pubblicava il seguente decreto, inteso a regolare l'introduzione delle stampe in Piemonte: Carlo Alberto, ecc. «La moltiplicità e quantità di libri, giornali e scritti che s'introducono o si fanno circolare clandestinamente ne' nostri Stati, e le funeste conseguenze che ne derivano, ci hanno fatto conoscere l'insufficienza delle leggi attuali, e sentire la necessità di nuove più energiche disposizioni, onde antivenire e reprimere tali abusi. Quindi è che per le presenti, di nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue: Art. 1. — L'introduzione dall'estero ne' nostri Stati di libri, giornali, o altri scritti o disegni qualunque tanto a stampa che a mano, contrari ai principii della Religione, della morale e della nostra monarchia, sarà, oltre alle pene prescritte al cap. 16, tit. 34 delle Generali Costituzioni, ed al cap. 17, tit. XXXIII, lib. 2 del Regolamento pel Ducato di Genova, punito con una pena corporale di carcere o di catena da uno sino ai tre anni, la quale potrà estendersi anche alla galera da due a cinque anni, quando pel numero degli esemplari, o per altre circostanze, apparisse che fossero introdotti per essere disseminati. Qualora però una tale introduzione tendesse a provocare o promuovere taluno dei delitti previsti nel cap. 2, tit, 34, lib. 4 delle stesse Generali Costituzioni, e nel cap. 2, tit. XXXIII, lib. 2º dell'anzidetto Regolamento, e gli introduttori ne fossero cooperatori o consapevoli, saranno applicate le pene ivi stabilite. Art. 2. — Le sopradette pene saranno pure applicate contro chi stampasse, pubblicasse, o facesse circolare ne' nostri Stati i detti libri, giornali, scritti o disegni. Art. 3. — Chiunque li riceverà per la posta o per altro mezzo, anche senza sua partecipazione, o consenso, sarà obbligato di rimetterli immediatamente ai rispettivi Governatori o Comandanti, e nei luoghi ove questi non risiedono, potrà anche rimetterli al Sindaco. I contravventori, massime quando per la loro condotta fossero già in tali fatti sospetti, saranno puniti a giudizio del Senato, col carcere fino a due anni. Art. 4. — Dichiariamo inoltre che la multa di scudi cento antichi portata dal § 14, cap. 16, tit. 34, lib. 4 delle Generali Costituzioni, e dal § 32, cap. 17, tit. XXXIII, lib. 2 del Regolamento pel Ducato di Genova, spetterà per metà allo scopritore o denunciatore della contravvenzione, il quale, volendo, sarà tenuto segreto.» In seguito, scoperta la congiura che fu spenta col sangue di tante nobili esistenze, il governo sardo fu ancor più feroce contro i possessori della pericolosa pubblicazione. Infatti, con sentenza del 20 maggio 1833 Giuseppe Tamburelli di Voghera, caporal furiere, era a Chambéry fucilato alla schiena «per aver letta o imprestata a qualche soldato la Giovine Italia»; con altra del 13 giugno 1833 si condannava l'avv. G. B. Scovazzi «alla pena di morte ignominiosa ed incorso in tutte le pene e pregiudizi dei banditi di primo catalogo» per avere, tra le altre colpe che gli si apponevano, sparso tra i congiurati «il terzo volume del libro sedizioso intitolato la Giovine Italia»: con altra del 20 successivo il causidico Audrea Vocheri, piú infelice dello Scovazzi, riescito a scampare con la fuga, fu condannato alla stessa pena, che sostenne con indicibile eroismo «per avere da alcuni mesi prima del di lui arresto tenuto pratiche ed usato mezzi di subordinazione», distribuendo in Alessandria «scritti sediziosi e segnatamente la Giovine Italia.» Né qui ha termine la dolorosa lista, né il Piemonte fu solo nella via delle persecuzioni. Basterà dire che a Modena l'avvocato Mattioli, spaventato d'un processo ridicolo, artefatto con grottesche imputazioni, ideò una tela di confessioni per salvarsi, e invece coinvolse nella sua condanna certo Cristoforo Pezzini, accusandolo d'avergli rilasciato i fascicoli della Giovine Italia e varie carte settarie. E il Pezzini, con sentenza del 16 maggio 1833 fu condannato alla pena di morte «che gli venne commutata dal Duca il 19 di quel mese alla galera a vita.» Cfr. A. Sorbelli, La congiuria Mattioli; Roma, Soc. Ed. Dante Alighieri, 1901, p. 140.

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