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La città italiana nell'alto Medio Evo

Note 673 — PARTE SECONDA La città langobarda-franca (continued 2)

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L'importanza del centro urbano è comprovata dalla severità delle leggi nel punire coloro che in qualche modo, anche solo attraversandole di soppiatto, violassero la santità — è il termine usato dalle fonti — delle mura. Chi violaverit muros, dice Pomponio (Dig. I, 8, 11), è punibile di morte. Questa legge si riannoda all'antichissimo mito del salto del vallo da parte di Remo, di cui già si è parlato, consacra l'obbligo dei cittadini di non passar che per le porte, e concerne solo Roma. Ma a provar che questo culto delle mura non era esclusivo di Roma e che in conseguenza non era esclusivo di Roma il contenuto giuridico di cui esso era l'esponente e, cioè, la preminenza assoluta degli intramurani, Marciano, Sabino e Cassio dichiarano concordi (Dig. I, 8, 1 e 2) che le mura e le porte di tutte le città erano, al pari di quelle di Roma, sanctae et quemadmodum divini juris.

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