Note 623 — PARTE SECONDA La città langobarda-franca (continued 2)
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Capitulare missorum in Theodonis villa datum secundum generale c. 13 (ed. Boretius in «Monum Germ. Hist.» Capit. Reg. Franc. I, n. 44).
De teloneis placet ut antiqua et iusta telonea a negotiatoribus exigantur tam de pontibus quam et de navigiis seu mercatis; nova vero seu iniusta ubi vel funes tenduntur, vel cum navibus sub pontibus transitur seu et his similia, in quibus nullum adiutorium iterantibus praestatur, ut non exigantur; similiter etiam nec de his qui sine negotiandi causa substantiam suam de una domo ad aliam ducunt aut ad palatium aut in exercitum.
Cfr. anche Ansegisi capitulare III, 12 (ed. Id., pag. 427); sulla cui introduzione e l'applicazione in Italia vedi Patetta F. Sull'introduzione in Italia della collezione di Ansegiso. Torino, 1890. Estr. dagli Atti della R. Accademia delle Scienze.
Sulla mancanza nei Capitolari e nelle leggi di accenni ai commestibili e alle cibarie cfr. anche Leicht P. S. Statuta vetera Civitatis Austriae. Cividale, 1902, pag. VII e bibliografia ivi citata. Egli ha dimostrato che anche i documenti e gli statuti friulani confermano l'opinione del Sohm, del Maurer e del Ritschel che, anche i pesi e le misure, insieme e oltre alle cibarie (delle quali, come si è detto, nessuna legge imperiale o Capitolare si occupa) erano rilasciate alle consuetudini locali ed ha messo in evidenza anche un altro lato di grande importanza per noi, dimostrando che il traffico delle cose commestibili era permesso anche nei luoghi dove era esplicitamente vietato il mercato: ciò che significa — dato che il diritto di mercato si risolve in sostanza nel diritto di percepire una tassa da parte del titolare — che il commercio dei commestibili non era gravato da alcuna contribuzione.