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La città italiana nell'alto Medio Evo

Note 581 — PARTE SECONDA La città langobarda-franca (continued 2)

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Il capitolare di Mantova del 787 prescrive che la decima sia pagata alla presenza di almeno due testimoni ne ideo ibi juramentum aliquod faciendi necessitas contingat. (Cfr. M. G. H. Capitularia, I § 8, pag. 197).

E questo sistema di giuramento concorda pienamente con l'uso estesissimo del giuramento quale ci è unanimente dimostrato dalle fonti romane (Cfr. Dig. XII, 2, 3-I, 3, § 4 e 2, 4 e 5) e con quello attestatoci dai documenti posteriori. Il Tiraboschi, p. es., ha pubblicato un doc. del secolo X (Mem. Modenesi cit., I, cod. dipl. n. 117, pag. 142) che suona così: «Incipit nomina virorum hac mulierum qui pro dei timore et christi amore dederunt singuli denarios pro redemptione animarum suarum in luminaria ad illuminandum ecclesiam dei ut eorum animas illuminet deus in sanctum paradisum et ipsi omni anno Deo auxiliante hoc facere similiter promittunt».

E si possono citare anche altri esempi posteriori nei quali si vede sempre intervenire il giuramento. Cfr. anche lo statuto della Chiesa di Parma citato a pag. 1, n. 1 e a pag. 103-104.

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