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L'eresia nel Medio Evo

Note 221 — LIBRO PRIMO DALL'ERESIA ALLO SCISMA

Reading edition

Sacconi in D'Argentré, I, 55: et illud dicunt de justitia saeculari, quod non licet Regibus et Principibus et Potestatibus punire malefactores. Sospetto che innanzi a punire si debba mettere mortaliter, come nel luogo del Sacconi già riportato a p. 89 n. 1, che riguarda i Catari. Si potrebbe intendere il passo del Sacconi nel senso che non si debbano punire come malfattori quelli che si allontanano dalla Chiesa, ed in favore di questa interpetrazione si potrebbe addurre questo passo dell'anonimo di Passau: Quod nullus est cogendus ad fidem (Gretser, XII, II, 8: ecc.) e questo altro dalle annotazioni marginali alla somma del Sacconi riportate dal D'Argentré, I, 50: quod non licet corporalem iustitiam facere, vale a dire che per le opinioni religiose non si debbano applicare pene corporali, bensì spirituali quali l'ammonizione o la scomunica. Ma parmi più probabile la correzione da me proposta.

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