Note 307 — CAPITOLO TERZO. L’IMPERIALISMO
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Tale era il caso della πρυτανεία e della παρακαταβολή, per la quale chi si appellava contro già avvenuti incameramenti di beni o contro eredità già attribuite, era tenuto a depositare, rispettivamente, 1⁄5 o 1⁄10 del valore controverso (Böckh, op. cit., I3, 419, 430).