Note 73 — CAPITOLO DECIMOTTAVO
Reading edition
Contro il furto duravano le leggi della Republica, emanate dal podestà Beno da Gozadino; giusta le quali, il ladro era punito la prima volta colla perdita d'un occhio, la seconda col taglio delle due mani, la terza (era il caso del Seregnino) colla forca. — Statuto di Milano, all'anno 1272.