← Table of contents
Il Conte di Virtù vol. 2/2

Note 73 — CAPITOLO DECIMOTTAVO

Reading edition

Contro il furto duravano le leggi della Republica, emanate dal podestà Beno da Gozadino; giusta le quali, il ladro era punito la prima volta colla perdita d'un occhio, la seconda col taglio delle due mani, la terza (era il caso del Seregnino) colla forca. — Statuto di Milano, all'anno 1272.

Explore with AITake your curiosity a little further.

Reading settings