Note 108 — Capitolo VIII GLI ORDINAMENTI DELLA GIUSTIZIA[57]
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Troviamo questa legge, con tutte le sue forme ufficiali, nel documento A. della pubblicazione Bonaini, ove rimane ancora come una legge a parte. Nelle compilazioni F. e G., invece, è incorporata negli Ordinamenti, che era destinata a rafforzare. Nella G. vi è la data 10 aprile '93, che manca nella F., sebbene non manchi nel codice latino. Bisogna qui osservare che la legge pubblicata dal Bonaini non solamente è, nelle compilazioni F. e G., incorporata cogli Ordinamenti, ma vi sono anche aggiunte fatte ad essa piú tardi. Si dà per esempio facoltà di armare quasi tutta la Città ed il contado, potendosi arrivare a chiamar sotto le armi fino a 12,200 uomini. Se ciò fosse stato deliberato al tempo di Giano, gli storici ne avrebbero certamente parlato. Il Villani dice che prima furono scelti soli mille uomini, cioè quanti ne concedono i primi Ordinamenti; poi crebbero a duemila, quanti ne vuole la nuova legge, e poi a quattromila. (VIII, 1). Anche secondo il cronista, s'andò adunque sempre crescendo.