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I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2

Note 107 — Capitolo VIII GLI ORDINAMENTI DELLA GIUSTIZIA[57]

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Questa conclusione è mutila nella rubrica XXII, ultima della B. Trovasi intera nelle rubriche XXVII della F e XXV della G.

È qui opportuno il notare come, lasciando da parte altre parziali divergenze, le rubriche che si trovano nelle compilazioni G., F., e mancano interamente nella B, senza che si possa con certezza provare se siano state aggiunte con deliberazioni posteriori, o furono invece approvate quando la bozza ricevette la sua forma definitiva, sono quelle segnate in ambedue coi numeri XVIII, XIX, XX. Il sig. Salvemini, coll'aiuto della legge 6 luglio '95, cerca dimostrare che la bozza pubblicata dal Bonaini è identica alla legge promulgata il 18 gennaio '93. Ma siccome né la bozza, né la legge del '95 dicono nulla che si riferisca alle tre rubriche, cosí egli s'aiuta con ragionamenti, che sono acuti ed ingegnosi, per quanto si riferisce alle rubriche XVIII e XX, non cosí per la XIX. Il trovarsi questa fra due rubriche che egli crede aggiunte piú tardi alla legge, non basta a provare che sia stata anch'essa aggiunta nel medesimo tempo. Né le parole secundam formam suprascriptam, in fine della stessa rubrica, si riferiscono, come egli crede, alla precedente, ma a ciò che è detto in principio della stessa rubrica XIX. Provare in modo assoluto che la bozza sia identica alla legge promulgata, non lo credo possibile: sarà sempre un'ipotesi, e lo stesso sig. Salvemini ne conviene.

Del resto questa è una questione che, comunque si risolva, lascia il tempo che trova, trattandosi di divergenze poco importanti. Osserviamo però che l'Hegel non si era proposto di dimostrare, che la bozza pubblicata dal Bonaini era assai diversa dalla legge del 18 gennaio '93. Invece, egli che non conosceva il doc. 6 luglio '95, il quale non era stato ancora pubblicato, volle dimostrare, che con la bozza si poteva arrivare, per la prima volta, a conoscere con grandissima approssimazione la forma vera degli Ordinamenti del 18 gennaio '93, dai quali essa assai poco differiva. Le divergenze probabili erano quasi tutte, secondo lui, di poco momento. Se ora il Salvemini, con le sue acute osservazioni (di cui gli va data lode) sulla legge 6 luglio '95, ha dimostrato che queste divergenze si riducono addirittura a' minimi termini, egli in sostanza conferma la tesi sostenuta dall'Hegel, e convalida sempre piú le conclusioni a cui questi era arrivato, senza conoscere il nuovo documento, di cui è ora dimostrata l'importanza.

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