Note 104 — Capitolo VIII GLI ORDINAMENTI DELLA GIUSTIZIA[57]
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Rubrica IX, F. G. e VI, B. Il maleficio era in questo caso provato sempre da due testimoni, e qui tutte le compilazioni, anche la prima bozza, vanno fra loro d'accordo. Negli altri casi, la B (rub. V) dice semplicemente: per testes, il che vuol dire piú di uno, cioè due o tre. Il 6 luglio '95, il per testes fu mutato in per tres testes, e cosí trovasi nella rub. VI, F e G.
Notiamo che la compilazione italiana contiene in questa rubrica IX una giunta che manca non solo nella bozza, ma anche nella compilazione del Fineschi, il che dimostra sempre piú come la italiana sia posteriore al testo latino, che pure in generale traduce fedelmente. La giunta dice che la pena sarà pagata dall'offensore o dal suo piú prossimo parente al Comune.
La rubrica XI, F. G., che risponde alla XVI, B., parla delle ragioni acquistate dai Grandi sui beni immobili dei popolani, nel qual caso accenna ai consorti o parenti dei popolani. Ciò prova come fosse allora generale la consuetudine delle consorterie, e che grande relazione avessero con le parentele.