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I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2

Note 103 — Capitolo VIII GLI ORDINAMENTI DELLA GIUSTIZIA[57]

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Rubriche VI, VII, F. e G. Ambedue mancano nella B, perché aggiunte nel '95. Dobbiamo qui notare che per diritto comune, nel linguaggio legale di quei tempi, solevasi intendere il diritto romano, quello degli Statuti ritenendosi quasi come un diritto eccezionale. Ma gli Ordinamenti, essendo essi stessi una legge eccezionale, rispetto agli Statuti, si riferiscono a questi, quando parlano di legge comune. Quando si trattava di due municipi, l'uno sottoposto all'altro, il sottoposto soleva (ad eccezione della parte politica) conservare il proprio Statuto; ma nei casi in cui questo era insufficiente, si ricorreva a quello della città dominante, come a diritto comune.

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