Note 88 — Capitolo VIII GLI ORDINAMENTI DELLA GIUSTIZIA[57]
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Rubrica IV, G. e F. Notiamo che la bozza latina limita il divieto del Gonfaloniere ad un anno solo, le altre compilazioni lo portano a due, come era stabilito pei Priori e come poi si praticava. Noi abbiamo seguito la bozza latina, anche perché nella legge del 9 aprile 93, pubblicata dal Bonaini (Doc. A, a pag. 74) troviamo ordinato, che i Priori ed il Gonfaloniere abbiano tutti quanti i benefizi e privilegi medesimi, salvo et excepto quod quae in Ordinamento iustitie, loquente de electione Vexilliferi, continentur circa devetum et tempus deveti ipsius Vexilliferi, et circa alia omnia in ipso ordinamento descripta, in sua permaneant firmitate. Questo si trova ripetuto anche nella rubrica XXXI, G. ed F., il che ci obbliga a concludere, che il divieto pel Gonfaloniere fosse, in origine, diverso da quello pei Priori, e solo piú tardi venisse pareggiato. Non si pensò poi, nelle compilazioni F. G., a correggere quello che dice la rubrica XXXI, la quale suppone ancora che la prima diversità continui a durare. Le leggi fiorentine erano sempre fatte e rifatte a brani. — Ogni dubbio vien tolto adesso dal citato doc. 6 luglio 1295, che muta per il Gonfaloniere il divieto, portandolo da un anno a due. Il Salvemini ha nelle Provvisioni e Consulte trovato che di fatto s'era già cominciato a praticar ciò nel dicembre del 1294.