Note 83 — Capitolo VIII GLI ORDINAMENTI DELLA GIUSTIZIA[57]
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Prima che fosse pubblicata la bozza, si avevano solamente le compilazioni posteriori, e non si poteva sapere fino a che punto fosse stato in esse alterato l'originale primitivo. Il Bonaini, senza averlo trovato, rese, colla sua pubblicazione, possibile avvicinarsi talmente ad esso, che poco o nulla vi può mancare. E ciò non fu cosa di piccolo momento, se si pensa che le leggi della Repubblica fiorentina da un giorno all'altro subivano cosí profonde alterazioni, che anche una compilazione di due o tre soli anni posteriore alla primitiva, poteva essere assai diversa. Citiamo ad esempio il doc. A, col quale il Bonaini pubblica, nella sua forma ufficiale (Arch. Stor. It., come sopra, p. 72), un afforzamento degli Ordini della giustizia, fatto il 9 e 10 aprile '93. Esso fu aggiunto, come parte della legge stessa, nelle compilazioni pubblicate dal Fineschi e dal Giudici.
Aggiungo ora alcune notizie bibliografiche, nelle quali dovrò qualche volta, per maggiore chiarezza, riassumere o ripetere cose già dette.
1º Prima ad essere pubblicata, fra le compilazioni degli Ordinamenti, fu quella che trovasi negli Statuti a stampa.
2º La seconda pubblicazione fu fatta dal P. F. Vincenzo Fineschi nelle sue Memorie storiche, che possono servire alle vite degli uomini illustri di Santa Maria Novella, ecc.: Firenze, 1790.
Sono 65 rubriche, di cui le prime 28 contengono gli Ordinamenti, con la data del 18 gennaio 1292 (93). Dopo ne seguono altre 34 (29-62), fra le quali si trova il rafforzamento che fu fatto con la legge dell'aprile 93, e che il Bonaini pubblicò nella sua forma originale. La data di esso leggesi nella compilazione italiana, e manca nella pubblicazione del Fineschi, ma per sola inavvertenza, giacché si trova nel codice latino, di cui egli si servi, e che noi abbiamo riscontrato (Magliabechiana, palch. II, 1, 153). Cosí finisce questa compilazione latina degli Ordinamenti, che è del 6 luglio 95; ma nello stesso codice furono aggiunte piú tardi, di mano diversa, tre altre rubriche, che hanno la data del 29 marzo 1297, e che il Fineschi pubblicò del pari.
3º La terza pubblicazione fu fatta dal prof. P. E. Giudici, in appendice alla sua Storia dei Municipî italiani: Firenze, Poligrafia italiana, 1853; ristampata in tre volumi: Firenze, Le Monnier, 1864-66. L'autore pubblicò da un codice dell'Archivio di Stato in Firenze (Statuti, n. 8) questa compilazione italiana, che è divisa in 118 rubriche, di cui l'ultima è mutila. Per semplice inavvertenza egli tralasciò di pubblicare le ultime tre rubriche. Dopo la 115, avendo il codice quasi una intera pagina in bianco, il Giudici s'ingannò, credendo che ivi gli Ordinamenti finissero; ma poteva osservare che lo stesso vuoto trovasi anche altrove, p. es. dopo la rubrica 28. In ogni modo, sino alla rubrica 62 questa compilazione va d'accordo coll'originale latino del Fineschi, che traduce, salvo alcune aggiunte o alterazioni, le quali sono di poco momento, ma dimostrano che la traduzione è posteriore. La rubrica 9, infatti, ha una giunta; un'altra ne ha la rubrica 17, e questa con la data del 6 luglio 95, che manca nel testo latino. Le rubriche latine 63-65, che nel codice pubblicato dal Fineschi vedemmo ultime, ed aggiunte d'altra mano, si trovano qui al numero 82-84. E cosí può dirsi di altre divergenze. La rubrica 80 è una provvisione del 3 agosto 1294, con la quale si afforzano gli Ordinamenti di giustizia; la rubrica 116 ha la data dell'11 agosto 1307; la 117 quella del 28 maggio 1309; la 92 ha la data dell'8 agosto 1324. Cosí la compilazione italiana degli Ordinamenti di Giustizia non può essere anteriore a questo giorno. Con la rubrica 93 cominciano gli Ordinamenti dell'Esecutore di giustizia, dei quali parleremo piú oltre: essi hanno la data del 23 dicembre 1306, e vanno fino alla rubrica 118; poi seguono altre leggi. Il Giudici s'è fermato, come dicemmo, alla rubrica 115.
4º L'ultima pubblicazione è quella fatta dal Bonaini nell'Arch. Stor. It., Nuova Serie, tom. I, disp. i, anno 1855, della quale abbiamo già discorso e torneremo a discorrere.
5º Bisogna anche ricordare un'altra compilazione da noi piú sopra accennata (pag. 79 nota 1), che è inedita nell'Archivio fiorentino (Cl. II, Dist. I, numero 1). Di essa il padre Ildefonso pubblicò alcuni frammenti nel vol. IX delle Delizie ecc., ed il Bonaini pubblicò l'indice delle rubriche, che sono 136. Fino alla 117, che risponde alla 113 della compilazione italiana, vanno ambedue quasi d'accordo, salvo alcune aggiunte, come le rubriche in questo codice indicate coi numeri 7-8, 20-23. Dalla 118 in poi seguono altre provvisioni, alcune delle quali sono assai posteriori. La 136, che è l'ultima, porta la data del 25 ottobre 1343; la 133, quella dell'8 ottobre 1344, e determina il tempo prima di cui la compilazione non poté essere stata fatta. Questa compilazione ci dà una forma meno antica, ma piú compiuta, degli Ordinamenti, per la storia dei quali è perciò importantissima.
6º E finalmente ricordiamo la Miscellanea o Zibaldone cui accennammo del pari, nel quale, oltre molte provvisioni, che vanno dal 1274 al 1465, ed alcune di esse afforzano gli Ordinamenti, si trova anche la domanda con la quale il popolo fiorentino, nel giugno 1378, l'anno cioè in cui si sollevarono i Ciompi, chiese ed ottenne che gli Ordinamenti di giustizia venissero rimessi in vigore. Anche questo codice può servire alla storia degli Ordinamenti.
Recentemente il prof. Del Lungo (Bullettino della Società Dantesca, num. 10-11, luglio 1892) ed il sig. G. Salvemini, studente nell'Istituto Superiore, (Arch. Stor. It., serie V, tomo X, anno 1892) pubblicarono la provvisione del 6 luglio 1295, con la quale furono portate diverse modificazioni ed attenuazioni agli Ordinamenti. Sebbene fosse allora già nota, avendola molto prima esaminata lo stesso prof. Del Lungo nel suo Dino Compagni (I, 1078-80), pure il Salvemini ha saputo cavarne nuovo profitto, comentandola con acume. Essa contiene tutte le modificazioni portate nel '95 agli Ordinamenti, e riproduce assai spesso anche i brani, che poi modifica, nella forma che fino allora avevano avuta. L'Hegel, esaminando 1 documenti pubblicati al suo tempo, fu primo a dimostrare con metodo sicuro, che la bozza del Bonaini, salvo alcune poche rubriche, che secondo lui vi mancavano, ed alcune divergenze, piú che altro di sola forma, conteneva la sostanza vera dei primi Ordinamenti. Questo era già un notevole resultato. Su tali divergenze però e sulle rubriche mancanti, il Salvemini, valendosi del doc. 6 luglio '95, poté aggiungere nuove osservazioni che esamineremo.