Note 4 — Capitolo VII[1] LA FAMIGLIA E LO STATO NEI COMUNI ITALIANI[2]
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Comitis Gabriellis Verri, De ortu et progressu iuris mediolanensis, etc. Nel primo libro di quest'opera troviamo, fra le altre, queste parole: «Quae omnia manifeste demonstrant, maiores nostros maximum atque perpetuum studium contulisse ad agnationem conservandam pro veteri XII tabularum iure, a Iustiniano postea immutato, quo certe nihil ad servandum augendumque familiarum splendorem..... utilius, commodius, aptius, commendabilius potuit afferri».
Un altro degli antichi scrittori di diritto, che piú insistono su questa opinione, è il cardinal De Luca, il quale, nel suo Theatrum veritatis et iustitiae, si scaglia con un'ira singolare davvero, contro Giustiniano e contro tutti coloro che ne seguirono le idee intorno all'agnazione. Gl'Italiani, secondo lui, non accettarono mai queste riforme o piuttosto, come esso dice, distruzioni e corruzioni promosse da Giustiniano. Anche il Giannone, nella sua Storia Civile del Regno di Napoli (lib. III, paragrafo V), dice che i libri di Giustiniano fra noi non ebbero fortuna. «Non furono in Italia né in queste nostre province ricevuti, né qui come in alieno terreno poterono essere piantati e mettere profonde radici; ma si ritennero gli antichi libri dei giureconsulti, ed il codice di Teodosio niente perdé di stima e di autorità». — È necessario qui osservare, che la persistenza del diritto romano in Italia, durante il Medio Evo, sostenuta dal Savigny, ma da altri combattuta, non trova oggi piú oppositori.