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Gli eretici d'Italia, vol. III

Note 207 — DISCORSO XLVI. VENEZIA INTERDETTA. FRÀ PAOLO SARPI. IL DE DOMNIS.

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«E se li detti doge e senato, per tre giorni dopo il fine dei ventiquattro giorni, sosterranno con animo indurato (il che Dio non voglia!) la detta scomunica, noi, aggravando la detta sentenza, da adesso parimenti siccome da allora sottoponiamo all'interdetto ecclesiastico la città di Venezia e l'altre città, pronunciandole e dichiarandole tutte poste a detto ecclesiastico interdetto; il quale durante, in detta città di Venezia e in qualsivoglia altra città, terre, castella e luoghi di detto dominio, e nelle loro chiese e luoghi pii e oratorj, ancorchè privati, e cappelle domestiche, non possano celebrarsi messe solenni e non solenni e altri divini officj, eccetto che nei casi dalla legge canonica permessi, e allora solamente nella chiesa e non altrove, e in quelle con tener ancora le porte chiuse e senza sonar campane, ed escludendo affatto gli scomunicati e gli interdetti; nè in quanto a questo possano di altra maniera suffragare qualunque indulti o privilegi apostolici concessi o che si concedessero per l'avvenire in particolare o in generale a qualsivoglia chiese tanto secolari, quanto regolari, ancorchè sieno esenti ed immediatamente alla sede apostolica soggette, e se bene sono di jus patronato, eziandio per fondazione e dotazione o per privilegio apostolico dell'istesso doge e senato...

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