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Gli eretici d'Italia, vol. III

Note 137 — DISCORSO XLIV. CONFLITTI GIURISDIZIONALI. POLITICA CATTOLICA. IL BELLARMINO. ERESIA SOCIALE.

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È questa la più rinomata fra le delegazioni fatte dal pontefice a secolari. Urbano II al 5 luglio 1098 avrebbe dato a re Roggero e suoi successori le facoltà di legato a latere, e di eleggere loro vicarj col titolo di giudici della Monarchia; avendo così giurisdizione sopra i vescovi, sino a poter annullare interdetti e scomuniche e le sentenze loro, e sospenderli; annichilar le sentenze e pene pontifizie se non approvate da esso tribunale. Tanto erano esorbitanti tali concessioni, che dubitavasi della autenticità. Esaminato bene l'atto, appare che, ne' diplomi originali con cui Roggero eresse chiese e conventi, esprimeasi sempre «con intesa e per comando di Urbano II»: il Baronio dimostrò la falsità dell'atto del 1098, per lo che l'ultimo volume de' suoi Annali fu escluso dalla Spagna, ed egli stesso ebbe l'esclusione da pontefice nel conclave del 1605. Per quattrocentrenta anni non se ne trova menzione, fin quando al 1513 l'avvocato Giovan Luca Barberio lo pubblicò nel Caput brevium, collezione dei diplomi delle Due Sicilie, non indicando donde l'avesse tratto. Nel 1578 dallo Zurita stampavasi l'Historia Sicula di Gaufrido Malaterra, contemporaneo di Urbano II, nella quale esso breve era introdotto al lib. IV, c. 29, ma potrebbe esservi intruso o alterato. Carlo V se ne giovò, e nel 1526 lo facea sottoscrivere dai consiglieri di Sicilia, e pubblicare nel libro De Monarchia.

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