Note 135 — DISCORSO XLIV. CONFLITTI GIURISDIZIONALI. POLITICA CATTOLICA. IL BELLARMINO. ERESIA SOCIALE.
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L'exequatur o placet regio può esser considerato come una notizia che il principe prende delle mutazioni di uffizj o di cose pubbliche, che il potere universale pontifizio introduce nel dominio particolare di esso principe, e fin qui è ispezione modesta e legittima. Diviene usurpazione quando considera il papa come un principe straniero, che non ha giurisdizione sul territorio altrui se non col beneplacito dello Stato. Clemente VIII nel 1596 scriveva all'Olivares vicerè di Napoli, che «è falsa la immemorabile antichità dell'exequatur, anzi ne son notissime le origini e le cagioni». In fatto nacque essa durante il grande scisma, quando Urbano VI nel 1378 ordinò ai vescovi di esaminar le bolle pontifizie prima d'eseguirle, onde accertare se venissero dal papa legittimo o dall'antipapa Clemente VII. I principi usarono l'eguale cautela, ma cessata l'occasione, lasciarono ancora la libera autorità. Chi primo pose restrizione fu il Portogallo verso il 1486, di che fu avvertito seriamente da Sisto IV e da Innocenzo VIII: e i principi e i ministri colsero volentieri quest'esempio per esercitare ingerenza sulle provisioni papali, e legar la Chiesa allo Stato. Benedetto XIV, nel gennajo 1742 dirigeva in tal proposito una istruzione alla Corte di Torino, nella quale dicea tollerar la visione delle bolle e dei brevi, ma senza che vi si apponesse alcun decreto d'esecuzione; e anche dalla visione eccettuava le bolle dogmatiche in materia di fede, le bolle e i brevi che regolano il ben vivere e i santi costumi, quelle di giubilei e indulgenze, della sacra penitenzieria, e le lettere scritte dalle sacre congregazioni ai vescovi o ad altre persone per informazione.