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Gli eretici d'Italia, vol. III

Note 118 — DISCORSO XLIII. ITALIANI NELLA SVIZZERA E NELLE CITTÀ LIBERE. LA MESOLCINA. GINEVRA.

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Non facea che dar aspetto legale a queste dottrine Rousseau, allorchè sosteneva che tocca al Governo stabilir la religione civile: che il sovrano, senza poter obbligare nessuno a creder gli articoli della fede civile, può bandire chiunque non li crede. Se alcuno, dopo riconosciuti pubblicamente questi dogmi, si conduce come se non li credesse, sia punito di morte. Contrat Social, liv. IV, c. 8.

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