Note 537 — DISCORSO LV. L'ERESIA POLITICA.
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Il Nnytz era però lontano dal negar alla Chiesa e alle Chiese il diritto di possedere: anzi stabilisce che il dominio delle cose acquistate è proprietà peculiaris illius paroeciæ aut alterius Ecclesiæ, cui data est. Hinc hæres ad alias ecclesias transferri non possunt. Et revera Ecclesia eas non transfert nisi per derogationem, quum conditiones ad derogationem necessariæ se sistunt (Inst. j. eccl. 131, 132). Anche il codice al § 418 dichiara che «i beni sono o della Corona, o della Chiesa, o dei Comuni, o dei pubblici stabilimenti, o dei privati». Solo la sapienza del Parlamento doveva impugnare il diritto di possesso della Chiesa, e voler palliare l'usurpazione che se ne facea con cavilli repugnanti alla giustizia non meno che alla pratica delle genti civili. Tutte le costituzioni date nel 1814 sancivano l'integrità de' beni ecclesiastici, appunto perchè la Rivoluzione gli avea dapertutto intaccati.