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Gli eretici d'Italia, vol. III

Note 536 — DISCORSO LV. L'ERESIA POLITICA.

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A tacere le definizioni precedenti, lo Scavini definisce quod concordata nihil aliud sunt quam conventiones, ac quædam veluti fœdera, contracta inter potestatem civilem et potestatem ecclesiasticam... et partes contrahentes ita obligant, ut eorum violatio sit contra ipsum jus naturale, præcipiens pacta legitime inita semper esse religiose servanda (Theol. mor. univ., tom. I, tract. 2, cap. VII). Il Tonello (Juris eccles. institut., lib. I, c. 13) insegnava pel Piemonte che i concordati tamquam totidem leges ab utraque potestate debent servari. Carlo Emanuele III scriveva a Clemente XI i concordati «essere per legge e per uso di tutte le genti, cosa sacra, e dalla pubblica fede sostenuta; onde violare non si possono». Lettera 14 ottobre 1742. Nei Traités publics de la royale maison de Savoie avec les puissances étrangères (Torino 1846) sono inseriti come vere convenzioni internazionali i concordati del 1741 e del 1750, e le lettere e istruzioni relative: il che tutto prova che son considerati come veri accordi pubblici e obbligatorj bilaterali, e non già provvedimenti di sola opportunità e convenienza. Fossero anche mere convenzioni, vi s'applicherebbe il § 1225 del codice civile: «Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte, e non possono essere rivocate che per un mutuo consenso, e per le cause autorizzate dalla legge: e devono essere eseguite di buona fede».

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