Note 297 — DISCORSO XII. GIULIO II. CONCILJ DI PISA E LATERANO.
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Enciclica Mirari vis di Gregorio XVI. Queste precauzioni non erano ignote all'antichità pagana. Valerio Massimo (Lib. VI, cap. 3) dice che, avendo Archiloco pubblicato poemi che offendeano il pudore, gli Spartani li fecer portar lontano dalla città, per impedire una lettura più atta a corrompere i costumi che ad ornar gli intelletti. Cicerone diceva di certi poeti: «Vedete quai mali cagionano? Ammolliscono le anime; spengono ogni impulso alla virtù». Lo stesso Ovidio dissuadeva dal leggere i libri osceni: Eloquar invitus; teneros ne tange poetas. M. Ulpiano poi è detto che, quando in un legato testamentario si trovino libri pericolosi, il giudice deve, sopra il parere d'uom prudente e onesto, far disparire ciò che diverrebbe sorgente di corruzione. Altri esempj sono a vedere in Gretser, De jure et more prohibendi libros malos. E vedasi pure F. A. Zaccaria, Storia polemica della proibizione dei libri. Roma 1797.