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Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause

Note 74 — XXII. IL PROCESSO MOSTRUOSO

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Le enormità giuridiche di questa sentenza voglio sottoporle al lettore colla sintesi severa e serena che ne ha fatto lo scienziato e non l’uomo di parte: «La cospirazione, fondata sulla manifestazione di semplici aspirazioni politiche in una corrispondenza fra assenti, rilevante la mancanza di qualunque accordo preso; la complicità in eccitamento alla guerra civile fondata sulla formazione dei Fasci dei lavoratori, pubblicamente costituiti, esistenti in virtù del diritto statutario, e non incriminati, come anche sulla propaganda socialista fatta nei limiti delle leggi, e sulla semplice possibilità di prevedere i disordini lamentati nell’isola, creandosi così una complicità colposa; dichiarati quelli complici in eccitamento alla guerra civile per avere a tali disordini, nella inesistenza di autori dello eccitamento, creandosi così una complicità senza una reità principale; affermata la cospirazione e la complicità in eccitamento alla guerra civile, come due delitti commessi per la realizzazione di un comune disegno ostile alla sicurezza dello Stato, identificando così l’eccitamento alla guerra civile con lo eccitamento all’insurrezione, e trasformando in un delitto politico un delitto contro l’ordine pubblico: ecco per sommi capi, gli elementi coi quali fu intessuta una sentenza, che condanna a spegnersi nelle galere la vigorosa giovinezza di chi vivamente e attivamente desiderò un’avvenire migliore alla classe dei sofferenti, ma che perciò non volle, nè la sentenza potè dire di aver voluto, i tristi lutti, avveratisi per opera di turbe suscitate dalla fame, dalle oppressioni locali, e dalla diffidenza in un Governo sordo per trentaquattro anni alle voci dei mali sollevantisi da mille parti. E questo, ritenuto da un tribunale di guerra, in tempo di pace istituito senza mandato legislativo, di derogare alla organizzazione giudiziaria del Regno e di creare Tribunali straordinarî; da un tribunale, che la propria giurisdizione elevò sulla ordinanza di un magistrato dichiaratosi incompetente, in una causa colla quale agli imputati, oppressi dal peso di fiere accuse, non fu concesso l’ausilio della difesa civile, facendosi al Codice penale per l’esercito del libero e civile Regno d’Italia l’ingiuria di supporre che avesse negato quel diritto di difesa, che i rescritti di Re Borbone dichiaravano di accordare in omaggio alla civiltà dei tempi.»

Così l’Impallomeni. (pag. 4).

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