Note 8 — Capitolo Ottavo. DA MARSALA AL FARO. [1860.]
Reading edition
Non crediamo, per esempio, farina del suo sacco tutta l’argomentazione di costituzionalità; molto meno le parole usate a svilupparla. Ne giudichi il lettore:
«Garibaldi. Signori, nell’articolo 5º dello Statuto si dice:
»I trattati che importassero una variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere.»
»Conseguenza di questo articolo della legge fondamentale si è, che qualunque principio d’esecuzione dato ad una diminuzione dello Stato, prima che questa diminuzione sia sancita dalla Camera, è contrario allo Statuto. Che una parte dello Stato voti per la separazione prima che la Camera abbia deciso se questa separazione debba aver luogo, prima che abbia deciso se si debba votare, e come si debba votare pel principio d’esecuzione della separazione medesima, è un atto incostituzionale.
»Questa, Signori, è la quistione di Nizza sotto il punto costituzionale, e che io sottopongo al sagace giudizio della Camera.» — Atti del Parlamento italiano, Sessione del 1860. Tornata del 12 aprile 1860.