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Garibaldi, Vol. 2 (of 2)

Note 395 — Capitolo Decimoterzo. ULTIMI ANNI. [1871-1882.]

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Ecco il testo della Legge:

«Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato: Noi abbiamo decretato e decretiamo:

»Articolo unico.

»In attestato di riconoscenza della nazione italiana al glorioso concorso prestato dal generale Garibaldi alla grande opera della sua unità e indipendenza, è autorizzato il Governo del Re ad inscrivere sul gran libro del debito pubblico dello Stato una rendita di lire cinquantamila annue del consolidato cinque per cento con decorrenza dal 1º gennaio 1875, in favore di Giuseppe Garibaldi; ed è inoltre assegnata al medesimo un’annua pensione vitalizia di altrettante cinquantamila lire con la stessa decorrenza.

»Ordiniamo che la presente Legge, ec.

»VITTORIO EMANUELE.

»M. Minghetti.»

(Gazzetta Ufficiale, 11 giugno 1875.)

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