Note 192 — CAP. V. (continued 2)
Reading edition
Quando negli esami difensivi si vede interrogato un testimone sopra una serie di articoli, e poi sopra altri, saltatine alcuni con la formola «omissis aliis de voluntate producentis», s'intende che questa omissione non è fatta per volontà di persona presente, ma per volontà espressa dall'inquisito, d'accordo col suo Avvocato, nel dare la lista de' testimoni, avendo indicato che quel testimone doveva essere udito sopra determinati articoli. L'Avvocato dunque non era presente agl'interrogatorii. Circa le Difese scritte, anche tra' MS. della Biblioteca Nazionale di Napoli c'è una così detta «Collezione di processi per carcerati nel S.to Officio della Curia Napolitana» (XI, B, 34), che veramente è una Collezione di Difese per carcerati nel S.to Officio e in piccola parte anche per cause civili e criminali del foro ecclesiastico. Naturalmente in ogni Difesa, spesso intitolata «Tutamen pro...» etc., la «enucleatio facti» dà una certa contezza sommaria del processo. Le Difese per cause di S.to Officio, riunite in quella Collezione, vanno dal 1673 al 1680 ed appartengono quasi tutte a un D. Clemente Ferrelli avvocato de' poveri: i testimoni vi si veggono indicati con lettere A, B, C, talora anche l'inquisito, specialmente se è sacerdote, è indicato con N. N. Possediamo poi una Difesa anche stampata per causa di S.to Officio, ed è la sola che abbiamo incontrata fra tanti opuscoletti da noi veduti.