Note 191 — DELLA STORIA DI TUCIDIDE (continued 4)
F. P. (Francesco Pasquale) Boni translation
Pag. 165. La legislazione di Atene non avea per iscopo la perfetta eguaglianza delle terre, ma volea soltanto impedire una soverchia ineguaglianza di fortune. Non avendo Solone in Atene tanta autorità quanta ne ebbe Licurgo in Lacedemonia, ma volendo pur mettere un ritegno sicuro all’ingrandimento della proprietà, senza far legge che prescrivesse l’eguaglianza nello spartimento delle terre, si contentò di dividere il popolo in quattro classi, la prima delle quali si componea di Pentacosiomedimni, vale a dire di coloro che possedevano o ritraevano dalle loro proprietà una rendita annuale di cinquecento medimni (misura di sei moggia, cui i latini chiamano medinum); la seconda di cavalieri possessori di 400 medimni; in Zeugiti che non aveano che una rendita di trecento medimni; ed in Teti (i capite censi dei Latini) aventi una rendita minore delle surriferite; erano questi i veri proletarii. Le sole tre prime classi di cittadini poteano avere qualunque ufficio, e tutte aveano diritto di assistere alle assemblee del popolo e di sedere nei tribunali; però le due prime classi montavano assai raramente le navi, essendo il servizio di terra considerato più onorevole. Vedi il Petit già citato, De legibus atticis.