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Alcibiade

Note 407 — QUADRO SESTO

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L’azione pubblica era diritto in Atene di ogni cittadino: concesso a chiunque il trarre un cittadino in giudizio, sotto l’accusa di delitti contro la religione o lo Stato, d’infrazione alle leggi, ecc. Sicofanti (συκοφάνται) dicevansi gli accusatori; ai quali, se non riuscivano a provar l’accusa, era inflitta la multa di mille dramme (Plat., Apol., c. 25; Demost., C. Timocr.). Però in origine il nome (da σῦκα φαῖνειν, palesare i fichi) applicavasi propriamente ai denunziatori dei cittadini che esportassero fichi dall’Attica; poichè in tempo di carestia, saliti gli alimenti a prezzi eccessivi, una legge aveva vietato l’esportazione dei fichi e dei prodotti in genere, ad eccezione delle olive, sotto pena di essere maledetto dall’arconte o multato in 100 dramme; e non essendo stata in appresso quella legge revocata, uomini abbietti se ne valsero per denunciare i cittadini che davansi a quel genere di commercio. In seguito il nome significò accusatori in genere: quando poi la manìa dei litigi, sviluppando fra gli Ateniesi la manìa delle denunzie e delle false accuse, moltiplicò fra di loro la razza dei sicofanti di professione, quel nome diventò anche sinonimo di calunniatore e di falso testimonio (Isocr., De permut.; Demost., pro Phorm.; Scol. in Aristof., Pluto, Caval.; Plut., Solone; Ulpiano; Suida).

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