Note 102 — QUADRO SECONDO
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Tesmotéti: erano gli ultimi sei de’ nove arconti. Quando l’autorità regia fu circoscritta in Atene dopo la morte del re Codro (1092 av. l’E. V.), i suoi eredi e successori della sua stessa dinastia continuarono a tenere sotto il nome di arconti la dignità suprema dello Stato, con obbligo però di dar conto della loro amministrazione al popolo (Paus., IV, 5, 10; Elian., Var. St., VIII, 5): fino a che nel 752 av. l’E. V. gli Eupatrìdi, abbattuto l’arconte Alcmeone, limitarono il potere dell’arconte responsabile, rendendolo da ereditario elettivo, e da vitalizio temporaneo, circoscritto a dieci anni (Dion. Alycarn., I, 72). Più tardi infine, nel 682 av. l’E. V., a prevenire possibili usurpazioni, anche l’ufficio dell’arconte decennale fu abolito, e i poteri supremi dello Stato che si concentravano in lui furono ripartiti fra nove magistrati annuali, che conservarono il titolo di arconti. Scelti ogni anno per suffragi tra la classe degli eupatrìdi, essi avevano la direzione generale degli affari interni ed esterni della città.
Il primo dei nove — ch’era l’arconte per antonomasia e chiamavasi arconte epònimo, perchè dava all’anno il proprio nome — stava a capo dell’amministrazione civile: contratti, donazioni, successioni, matrimonj, divorzj, testamenti, tutela degli orfani, ecc. Il secondo, arconte re o basileo, era sommo sacerdote, presiedeva agli affari del culto; sagrifizi, feste, giudizj di sacrilegio, ecc. Il terzo arconte, ossia il polemarco, aveva il comando supremo delle forze militari e la direzione delle cose spettanti alla guerra. Gli altri sei arconti, designati insieme sotto il nome di Tesmoteti, istruivano i processi criminali più importanti, giudicavano in ultima istanza delle cause civili, e in generale degli affari che non erano di speciale competenza dei primi tre arconti.
Al tempo di Alcibiade però le riforme democratiche avevano diminuito di assai questo potere degli arconti. La creazione de’ dieci strategi avea tolto al polemarco il comando degli eserciti, come i tribunali degli eliasti limitarono il poter giudiziario dell’eponimo e degli altri arconti, ridotto ormai a poco più che alla istruttoria e alla presidenza nei giudizi di loro giurisdizione (Corsini Fasti attici, I; Schömann, Antich. greche, I, 412; Hermann, Antich. polit., 138; Meursius, Arconti, I, 1).