Note 125 — QUADRO SECONDO
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«È legge che chi si mostrò valoroso consacri tutte l’armi nel tempio», νόμος τὸν ἀριστα είς ἱερὸν πανοπλὶαν ἀνατιθέναι (Syrianus, Comm. in Hermog. — Consecrata jam dudum arma deposui, Calpurn. Flacc., Decl., XV). Altra legge prescriveva che chi avesse per tre volte dato prova di valoroso in campo, avesse diritto entro trenta giorni a chiedere quel premio che volesse; e non tanto per cagion d’onore quanto per aver di che vivere, dispensato dal servizio militare. Ter vir fortis militia vacet (Calp. Fl., l. c.). Indi la frase del consacrar l’armi.