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Alcibiade

Note 375 — QUADRO QUINTO

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Permetteva la legge di uccidere sul territorio attico gli omicidi sbanditi che rompessero il bando: non però di ucciderli e nemmeno di perseguitarli fuor dei confini. «Chi ucciderà o sarà cagione di morte ad un omicida che s’astiene da’ mercati conterminali (cioè dai paesi confinanti), dai ludi e dai sagrifici anfizionici, sarà colpevole come se avesse spento un Ateniese.» «Chi fuor dei confini travaglierà con persecuzioni o carcere od altra molestia qualche omicida spatriato, che sia immune da confisca, sarà condannato in multa, come se in paese fosse venuto a tali eccessi.» Demost., Contro Aristocr.: «Legge umana e bellissima! — esclama Demostene nel commentarla. — Pensava il legislatore che ben convenisse sbandeggiare l’omicida se scampò trafugandosi: ma ucciderlo ovunque gli parve nefando: perchè l’esempio inciterebbe gli altri, onde l’unico estremo scampo verrebbe meno ai raminghi, il posare in terra da loro non insanguinata... E in verità non è egli atroce che quei fuorbanditi a cui la legge, purchè non tocchino le cose loro interdette, concede riposata vita, sieno invece ludibrio di ferocia e si veggano contesa quella consolazione di cure che tutti, sebbene prosperità ci sorrida, dobbiamo alla sventura, incerti delle sorti a noi serbate dai cieli?» (Demost., ibid. — Meurs., Them. Att., I, 20).

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