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Alcibiade

Note 342 — QUADRO QUINTO

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ἐθίζουσι αὐτοῦς καὶ κλέπτεν καὶ τὸν ἀλόντα κολάζουσι πληγα’’ς (Eracl. Pont., Polit.) — La famosa legge spartana sul furto, troppo spesso travisata dal pregiudizio volgare, non era, in fondo, a Sparta, se non una parte naturalissima dell’educazione militare della gioventù, in perfetta armonia, del resto, colle abitudini e colle idee di una stirpe conquistatrice, costretta a vivere, come i Dori nella Laconia, continuamente sulle difese, a guisa di esercito accampato fra popolazioni assoggettate colla forza dell’armi: e a fare dell’abilità e maestria in ogni arte della guerra la preoccupazione suprema dello Stato. A ciò son intese dalla prima all’ultima tutte le leggi di Licurgo, questa compresa, di cui Senofonte così parla: «Del cibo volle Licurgo che ogni fanciullo maschio avesse tanto da non esser gravato di soverchio, ma piuttosto che imparasse a soffrir qualche poco la fame. Nondimeno acciocchè non fossero molestati dalla fame oltre il dovere, concedette loro di potersi pigliare quel che faceva loro bisogno, ma non senza arte ed industria: permettendo solamente di rubar tanto quanto bastasse a sfamarsi. E son sicuro ch’ei permise questo non ad altro fine se non acciocchè chi non aveva altro modo di procacciarsi il vitto, con questa sorta di industria lo si acquistasse. Perchè è manifesto che colui il quale disegna di rapir alcuna cosa, bisogna di necessità che la notte vegli, il giorno tenda insidie ed inganni: e così egli ammaestrava i fanciulli a divenire più accorti, e per conseguenza più bellicosi. Ma, dirà alcuno, per qual ragione adunque, se egli pensava che il furto fosse un certo che di bene, ordinò che quel tale che veniva colto in fatto si castigasse acerbamente? Perchè, a parer mio, gli uomini castigano coloro che non fanno bene anco le altre cose che vengono loro insegnate; ancor essi punivano costoro che erano colti in fatto, quasi non sapessero rubar bene» (Senof., Rep. Lac.). Ancor più spiccata appare l’indole affatto militare di quella legge da un passo dell’Anabasi, ove Senofonte tien consiglio di guerra coi capi dell’esercito: «Sarà miglior consiglio tentar di occupare, se ci vien fatto, celatamente e senza che i nemici se ne accorgano, una qualche parte non custodita del monte. E parmi altresì che qualora fingiamo di assalirli da questa parte, troveremo il restante del monte sprovveduto... Ma a che parlo io di cose da far di soppiatto? mentre sento, o Chirisofo, che voi Lacedemoni, quanti siete del primo ordine (τῶν ὁμοίων), sin da fanciulli vi esercitate al rubare, e che non è turpe appo voi ma necessario il procacciarsi di furto quello che la legge non vieta: laonde poi, affinchè rubiate quanto più è possibile e vi sforziate di rimaner celati, è legge fra voi di esser battuti qualora siate sorpresi rubando. Or dunque, ti è data una bella opportunità di mostrare la tua educazione, avendo cura che non siamo sorpresi mentre prenderemo di furto la via dei monti» (Sen., Anab., VI, 4). — E Plutarco: «Furano i giovinetti ogni sorta di cibo sul quale possan metter le mani, ben esperti a tendere destramente insidie a quei che dormono o che la guardano con trascuranza: ma se colti sul fatto, oltre le percosse, n’hanno in pena lo star senza mangiare» (Plut., Lic., Apoft. Lac.; Sesto Empir., Contr. Mathem., III, 24; Aul. Gell., II, 18). Importa anco por mente all’idea debolissima che della proprietà avevasi fra un popolo ove delle cose dei vicini, di uso più comune, era lecito servirsi per il bisogno del momento, come di cose proprie, anche senza permesso del proprietario (Plut., Apoft. Lac.), per poter apprezzare al giusto valore quella usanza; usanza derivata probabilmente dall’originario metodo di vita delle tribù doriche sui monti della Tessaglia, ivi costrette a procurarsi il sostentamento lottando di continuo coi fortunati possessori della parte piana e produttiva della contrada. La designazione d’altronde delle cose che poteano esser oggetto di questo esercizio di destrezza, limitata su per giù a quel tanto di cibi che ogni spartano, in caccia o in guerra, aveva già il permesso di prendere dalle provvigioni del suo compagno, toglie alla legge in massima parte il carattere attribuitogli dalle nostre moderne idee (Cragius, Rep. Laced., lib. III; Meurs., Misc. Lac.; Müller, Dorier, lib. IV, c. 5; Peyron, I pari di Sparta, ecc.).

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