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Alcibiade

Note 339 — QUADRO QUINTO

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Nella costituzione data da Licurgo a Sparta (810 av. l’E. V.) il potere dei due re o arcageti (ἀρχαγέται) (in tempo di guerra esercitanti con facoltà illimitate il comando supremo dell’esercito; in tempo di pace investiti del supremo sacerdozio, presiedenti ai pubblici sagrificj, ai rapporti dello Stato col nume di Delfo, alla custodia degli oracoli, ai giudizî nelle cause civili, ecc.) trovavasi già limitato dalla istituzione del Senato (γερουσία), composto di ventotto cittadini o geronti, maggiori dei sessant’anni, eletti dal popolo a vita tra i vecchi più virtuosi. Il Senato, come potere amministrativo, discuteva insieme coi re le proposte da presentarsi all’assemblea del popolo (αλία, ἐκκλησία) — cui prendeva parte a ciascun plenilunio ogni spartano maggiore dei trent’anni — e le autorizzava con voto preventivo; come tribunale giudicava con diritto di vita e di morte in tutte le cause criminali, ed era anche investito della suprema sorveglianza sui costumi dei cittadini: nel che aveva molta analogia coll’Areopago di Atene. Però il Senato ed i re che di esso eran parte, esercitando insieme il diritto non solo di convocare e sciogliere a proprio grado l’assemblea del popolo, ma anco di annullarne le deliberazioni, — formavano unitamente un solo corpo, una sola aristocrazia dominante; ed erano essi stessi il vero perno della costituzione aristocratica dello Stato. È di fronte al Senato ed ai re che vediam sorgere in tempi posteriori — come un potere di sorveglianza e di controllo in opposizione ad essi ed emanante dal popolo, — il magistrato dei cinque Efori (ἔφοροι). La tradizione volgare vorrebbe assegnarne la origine alla prima guerra messenica (730-710 av. l’E. V.), dove essi sarebbero stati introdotti dallo stesso re Teopompo per provvedere al governo nell’assenza dei re partiti per la guerra. Ma più esatto è il cercare l’origine degli Efori in un antichissimo magistrato popolare, comune ai popoli dorici, ristretto in origine alla giurisdizione sui contratti e mercati, il quale, come è nella tendenza dei magistrati d’origine popolare, si venne man mano allargando, a spese degli altri poteri di origine opposta. Lo stesso modo di elezione degli Efori, scelti fra il popolo, e la loro rinnovazione d’anno in anno e la collisione finale col potere del re, a cui dovettero giungere tosto o tardi, attesta, contro l’opinione che vorrebbe farne istitutore il re Teopompo, la vera natura democratica di questo potere, la cui origine, affine a quella dei tribuni di Roma, segna l’introdursi di un principio di mobilità nel chiuso della costituzione stazionaria, aristocratica di Sparta: principio che riuscirà a scuoterne l’immutabilità secolare e a renderla accessibile alle successive trasformazioni del tempo. Fatto è che gli Efori, da semplici soprastanti ai mercanti e giudici nelle cause civili, crebbero man mano di potere, sino ad esercitare il sindacato ed il controllo su tutti i magistrati (tranne i geronti) con facoltà di sospenderli e destituirli, di chiamare in giudizio e di arrestare gli stessi re. Essi ebbero la sorveglianza sull’educazione della gioventù: e il diritto di convocare il popolo, raccoglierne suffragi, propor leggi: assunsero in ispecie l’alta direzione degli affari esteri e degli affari militari (ricevimento degli inviati dei nemici ed alleati, invio di ambasciatori, stipulazioni di trattati, dichiarazioni di guerra, leva di truppe, destinazione dei comandi dell’esercito, poter disciplinare sul medesimo, istruzioni ed ordini ai comandanti, facoltà di richiamarli a render conto, ecc.), nei quali casi essi agivano non tanto in nome proprio, quanto siccome rappresentanti dell’assemblea popolare. La loro autorità giunse poi al segno da poter condannare a morte chiunque senza assegnarne i motivi: e da essere pareggiata alla tirannia (ἰσοτὺραννος, Plat., Leg., IV). Le conseguenze di un potere così esteso, che modificava dalle basi l’antico ordinamento politico di Licurgo e ne preparava il rovesciamento, apparvero già profonde nelle lotte civili dell’età di Agide e di Cleomene (Vedi Plut., in Lic., Agid. e Cleom.; Senof., Rep. Lac.; St. Ell., 2, 3; Plut., Instit. Lac. — Cfr. O. Müller, Dorier, lib. III, c. 6, 7; Robinson, Antiq. gr.).

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